Giornata mondiale dei diritti dei consumatori

Una direttiva UE tutela i consumatori digitali

Il 15 marzo 1962, il presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy pronunciava un discorso storico in cui, per la prima volta, venivano riconosciuti pubblicamente la figura del consumatore e i suoi diritti. Proprio nell’anniversario di questa data, le Nazioni Unite decisero, nel 1983, di istituire la Giornata mondiale dei diritti del consumatore.


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Oggi in Italia il Codice del Consumo riconosce e tutela i diritti dei consumatori. Inoltre la recente direttiva UE 2019/2161, nota anche come Direttiva “Omnibus” introduce maggiori tutele, in particolare a favore dei consumatori digitali. Il Consiglio dei Ministri, ha infatti approvato il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva lo scorso 23 febbraio.

Le principali novità introdotte riguardano: la trasparenza di informazione verso i consumatori, in particolare negli annunci di riduzione di prezzo di un prodotto dovrà essere indicato anche il prezzo più basso praticato dal professionista nei 30 giorni precedenti; le pratiche commerciali scorrette con l’introduzione di una nuova tipologia qualificabile come pratica ingannevole nel caso di promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche (c.d. dual quality);  il regime sanzionatorio sarà modificato con l’aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta; la sanzione massima irrogabile unionale sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello; l’aumento a 10 milioni di euro della sanzione dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.

Sono introdotte sanzioni armonizzate a livello europeo anche nel caso in cui un professionista utilizzi clausole definite vessatorie, ossia le clausole inserite all’interno di un regolamento contrattuale, che per il loro contenuto comportano uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte e a favore di un’altra. Inoltre i consumatori lesi potranno altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e sono infine introdotte maggiori tutele per vendite in occasione di visite non richieste o escursioni organizzate con l’aumento del diritto di recesso da quattordici a trenta giorni. In particolare, la sanzione può avere un importo che oscilla tra i 516 e i 3.099 euro.

Vale la pena specificare che i singoli Stati membri possono introdurre delle sanzioni personalizzate, a volte anche più elevate rispetto a quelle previste dalla Direttiva Omnibus: in Germania, è previsto l’invio di una lettera di avvertimento formale a desistere dal comportamento illecito nell’ambito del commercio online e, solo in un secondo momento, subentra la multa; in Francia, oltre alla multa, è prevista anche la possibilità di venire incarcerati. La sanzione è fino a 300.000 euro, ma può essere proporzionalmente aumentata fino al 10% del fatturato medio annuo degli ultimi 3 anni o al 50% dei costi sostenuti per il marketing o per la pratica illecita. A questo, si accompagna l’interdizione professionale per 5 anni. Per le persone giuridiche, è prevista una multa fino a 1,5 milioni di euro; in Polonia, la multa può raggiungere il 10% del fatturato annuo dell’anno precedente; in Spagna, la multa è compresa tra i 150 e i 10.000 euro, aumentabile da 2 fino a 4 volte i benefici ottenuti mediante la violazione; in Olanda, la multa può raggiungere il 10% del fatturato annuo dell’anno precedente, se si è stati sanzionati più volte.

Con riguardo alle disposizioni in materia di prezzi: le previsioni già contenute nel Codice del consumo dovranno essere coordinate con le altre disposizioni vigenti e, in particolare, con le disposizioni sulle vendite straordinarie di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 114/1998; in caso di riduzioni di prezzo o sconti, dovrà essere indicato anche il prezzo precedente per i prodotti presenti sul mercato da meno di trenta giorni, nonché nel caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo. Tale previsione non si applicherà ai beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente.

Infine, per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti, verrà prolungato a 30 giorni (in luogo dei 14 previsti dall’art. 52 del Codice del Consumo) il termine entro il quale il consumatore può esercitare il diritto di recesso. In tali casi, non si applicheranno le esclusioni del diritto di recesso di cui all’articolo 59 del Codice del Consumo.

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Giulia Baglini
Giulia Baglini, giornalista.

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